Riduzione dell’aliquota IRES: condizioni di accesso, investimenti rilevanti e decadenze

Il Decreto 8 agosto 2025 del Ministro dell’economia e delle finanze (G.U. n. 190/2025) contiene le modalità di attuazione, nonché le disposizioni di coordinamento con le altre norme dell’ordinamento tributario, dell’articolo 1, commi da 436 a 444, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, con il quale è stata introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota IRES di cui all’articolo 77 del TUIR.

Ambito soggettivo (articolo 3)
La riduzione dell’aliquota IRES spetta ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR (società di capitali ed enti commerciali residenti) e alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti (lettera d)). Per i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c) del TUIR (enti non commerciali), la riduzione spetta in relazione al reddito derivante dall’eventuale attività commerciale svolta.
Sono esclusi dalla suddetta riduzione:

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, sono in liquidazione ordinaria o assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;

  • Società ed enti che determinano il proprio reddito imponibile anche parzialmente sulla base di regimi forfetari;

  • Società ed enti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, applicano il regime di contabilità semplificata.

Condizioni di accesso relative all’accantonamento dell’utile (articolo 4)

La riduzione IRES spetta se:

– una quota non inferiore all’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 sia accantonata ad apposita riserva;

– un ammontare non inferiore al 30% dell’utile accantonato e, comunque, non inferiore al 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, sia destinato a investimenti rilevanti.

Si considera accantonato l’utile destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, inclusa la copertura di perdite, in sede di approvazione del bilancio. Gli acconti di cui all’articolo 2433-bis del Codice civile sono considerati distribuiti.

 

Investimenti rilevanti (articolo 5)

Gli investimenti devono essere realizzati alle condizioni e nei limiti indicati.
Costituiscono investimenti rilevanti quelli che hanno a oggetto:

a) i beni compresi negli allegati A e B annessi alla Legge n. 232/2016;
b) i beni di cui all’art. 38, commi 4, secondo periodo, e 5, del D.L. n. 19/2024, se acquisiti nell’ambito dei progetti di innovazione che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. 
I beni “Industria 4.0” devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura per un periodo superiore alla metà del periodo di sorveglianza.
I beni “Transizione 5.0” devono anche conseguire una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva nazionale non inferiore al 3%, o una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati non inferiore al 5 per cento, nel periodo d’imposta successivo all’entrata in funzione del bene, rispetto al periodo in corso al 31 dicembre 2024.

 

Gli investimenti devono essere realizzati dal 1° gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti è determinato in misura pari al maggiore fra i seguenti importi:

  • 30% dell’utile accantonato, ai sensi dell’art. 4;

  • 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;

  • 20.000 euro.

In caso di sostituzione di beni, rileva il costo dell’investimento sostitutivo, a specifiche condizioni.

 

Base occupazionale (articolo 6)

La riduzione IRES spetta se nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente. La verifica si effettua confrontando i lavoratori equivalenti a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con la media dei trentasei mesi precedenti, escludendo specifiche cause di abbandono del posto di lavoro.
    ◦ Siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale pari ad almeno l’1% del numero medio di lavoratori a tempo indeterminato occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, non inferiore a un lavoratore.
    ◦ L’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni (CIG) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi oggettivamente non evitabili.

 

Cause di decadenza e recupero dell’agevolazione (articolo 7)

I soggetti beneficiari decadono dall’agevolazione, con conseguente recupero della stessa: 
– qualora la quota di utile accantonato, al netto di quella eventualmente utilizzata a copertura perdite, sia distribuita entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; 
– nel caso in cui i beni di siano dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati stabilmente a strutture  produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. 

 

Consolidato fiscale (articolo 8)

Per le società che partecipano al consolidato nazionale o mondiale:
– L’importo su cui spetta la riduzione è utilizzato dalla controllante fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite.
– Il reddito complessivo globale è determinato computando prioritariamente le perdite sui redditi positivi per i quali non spetta la riduzione.
– La controllante ha facoltà di computare le perdite fiscali precedenti sul reddito soggetto all’aliquota IRES ridotta.
– In caso di decadenza in capo a una o più società consolidate, la controllante deve versare la differenza d’imposta.

 

Trasparenza fiscale (articolo 9)

In caso di opzione per la trasparenza fiscale l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla società partecipata, è attribuito a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. I soci possono computare prioritariamente le perdite fiscali precedenti sul reddito complessivo per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota IRES. In caso di decadenza in capo alla partecipata, i soci devono versare la differenza d’imposta.

 

Coordinamento con disciplina CFC e utili da regimi fiscali privilegiati (articolo 10)

L’aliquota IRES si assume, in ogni caso, con l’aliquota ordinaria di cui all’articolo 77 del TUIR ai fini del confronto tra aliquote di imposizione nominale/effettiva estera e italiana.

 

Operazioni di riorganizzazione aziendale (articolo 11)
In caso di fusioni e scissioni, la società risultante subentra negli obblighi e diritti relativi alla riduzione IRES. Se un soggetto non ha soddisfatto la condizione sugli investimenti rilevanti prima dell’operazione, l’avente causa può comunque fruire della riduzione se realizza gli ulteriori investimenti necessari. Le regole si applicano, ove compatibili, a conferimenti d’azienda e scissioni mediante scorporo. In caso di operazioni tra soggetti, di cui almeno uno non soddisfa la condizione di accantonamento dell’utile, la fruizione della riduzione spetta in misura proporzionale alla somma dei valori contabili delle attività dei soggetti che soddisfano la condizione rispetto al totale.
Le operazioni di riorganizzazione non rilevano per la condizione di accesso relativa alla CIG.
Per la causa di decadenza legata alla distribuzione dell’utile, le operazioni non la determinano se la quota di utile accantonato è ricostituita nel prospetto dell’avente causa, salvo per conferimenti e scissioni mediante scorporo.
Per la causa di decadenza legata alla dismissione o delocalizzazione dei beni, le operazioni non la determinano se i beni rimangono nell’impresa dell’avente causa per il residuo periodo di sorveglianza.

 

Cumulo con altre agevolazioni (articolo 12)

La riduzione dell’aliquota IRES è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti.

CIRL Edilizia Artigianato Calabria: siglato il contratto di rinnovo

Firmato per la prima volta il contratto per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese del settore

Nei giorni scorsi le Parti sociali Anaepa Confartigianato Edilizia Calabria, Casartigiani, CNA Costruzioni, CLAAI, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno siglato, dopo anni di attesa, il primo contratto collettivo regionale di lavoro dell’artigianato per il comparto edilizia. 

Il nuovo contratto è volto al rilancio del settore, introducendo significative novità:

– valorizzazione della bilateralità, con un ruolo centrale di Edilcassa e Casse Edili;

– riconoscimento della figura del Mastro Formatore, per qualificare e trasmettere competenze;

– istituzione di un Tavolo Paritetico Permanente Regionale, per il confronto continuo tra le parti;

– impegni comuni su salute, sicurezza, legalità e lotta al dumping contrattuale, anche nelle filiere degli appalti.

Inoltre, in merito alla salute e sicurezza, l’accordo prevede l’introduzione dell’aliquota per il finanziamento degli RLST (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali). 

Esoneri Autoimpiego e Resto al SUD: le modalità attuative

Pubblicato il decreto con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fissa principi, criteri e termini dei benefici (D.M. 11 luglio 2025).

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2025 è stato pubblicato il D.M. 11 luglio 2025 con il quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale sono state stabilite i criteri e le modalità attuative degli esoneri introdotti dagli articoli 17 e 18 del D.L. n. 60/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 95/2024 (cosiddetti Autoimpiego e Resto al SUD).
In particolare, oggetto del decreto ministeriale in commento è la definizione dei principi, criteri, termini e modalità per:
a) l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di formazione e di accompagnamento per l’avvio delle attività di cui all’articolo 17, commi 1 e 2, e all’articolo 18, comma 2, del D.L. n. 60/2024;
b) la concessione, l’erogazione e il pagamento dei contributi di cui all’articolo 17, comma 7, lettere a), b) e c), e all’articolo 18, comma 7, lettere a), b) e c) del citato decreto-legge;
c) la concessione e l’erogazione delle agevolazioni reali consistenti in servizi di tutoring per la realizzazione delle iniziative finanziate;
d) la gestione delle revoche dei contributi.
L’articolo 5 del decreto individua i soggetti beneficiari delle agevolazioni, ovvero i giovani che, alternativamente:

– risultano inoccupati, inattivi o disoccupati, inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL;

– sono disoccupati GOL, ivi inclusi coloro che si trovano in condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale o di discriminazione, così come definita dal PN GDL.
I suddetti interessati devono allegare alla domanda di agevolazione una DSAN attestante la condizione dichiarata.
Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione e che risultano inattive alla medesima data.
Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività: a) di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA; b) di impresa individuale regolarmente iscritta al registro delle imprese; c) di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al registro delle imprese (nella forma di società in nome collettivo; società in accomandita semplice; società a responsabilità limitata; società cooperativa); d) libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti (articolo 6, comma 2).
Possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.
Il contributo a fondo perduto, in forma di voucher, è pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 30.000 euro per singola iniziativa economica, limite elevato a 40.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Può essere presentata un’unica domanda di contributo e, conseguentemente, le domande di contributo successive alla prima relative alla medesima iniziativa economica sono annullate d’ufficio, fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di ammissione nel caso di mancato accoglimento della precedente.

L’articolo 12 del D.M. 11 luglio 2025 prevede un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali. Per i programmi di investimento di importo complessivo fino a 120.000 euro il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso. Per i programmi di investimento di importo superiore a 120.000 euro e non superiore a 200.000 euro, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.
L’articolo 17 si occupa della domanda per richiedere la misura ACN (autoimpiego centro-nord Italia) e l’articolo 18 stabilisce che decorsi tre mesi dalla data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 17, comma 3, le iniziative economiche possono richiedere l’erogazione di una prima quota di contributo a stato di avanzamento lavori (SAL).
Per quanto riguarda, invece, la misura Resto al SUD, possono chiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Anche in questo caso il contributo a fondo perduto ha la forma di un di voucher pari al 100% dell’investimento da realizzare, entro il limite di 40.000 euro per singola iniziativa economica, elevabile a 50.000 euro nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.
Vengono disciplinati anche i casi di revoca parziale o totale dei contributi e i servizi di tutoring (articoli 30 e 31).