Misure urgenti per imprese e attività economiche: la Legge di conversione in Gazzetta

Con la Legge 8 agosto 2025, n. 118, è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

Di seguito si riportano le modificazioni e integrazioni più significative apportate al decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

 

Sostegno agli interventi PNRR e Piano Nazionale Complementare

È stata introdotta una nuova disposizione (articolo 1, comma 3-bis) che permette a comuni, città metropolitane e province di richiedere una rideterminazione del contributo, nella misura massima dell’80% dell’importo già assegnato, per interventi già aggiudicati e finanziati da PNRR e Piano Nazionale per gli investimenti complementari. La richiesta deve essere presentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 10 dicembre 2025. Gli enti che non provvedono alla richiesta di rideterminazione subiranno la revoca dell’assegnazione.
   
Disposizioni per le “medie opere”

Con il nuovo articolo 3-bis, vengono apportate modifiche alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le medie opere. In particolare, le risorse residue del decreto del Ministero dell’interno del 28 marzo 2025 saranno destinate a coprire le richieste di contributo presentate entro il 15 settembre 2025. È stata inoltre prevista una proroga di ulteriori dodici mesi rispetto ai termini ordinari per l’avvio degli interventi per gli enti locali che si trovano in situazione di dissesto finanziario o riequilibrio finanziario pluriennale

 

Misure per la conciliazione lavoro-vita privata

Viene data un’interpretazione autentica che chiarisce che le rette degli asili nido pubblici e privati a cui si riferisce la normativa (Legge n. 232/2016) includono i servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo abilitativo. Inoltre, dal 1° gennaio 2026, la domanda per questi benefici, se accolta, produrrà effetti anche per gli anni successivi previa verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità (nuovo articolo 6-bis).

 

Incremento del fondo di garanzia per la prima casa

Nel nuovo articolo 6-ter, le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa sono incrementate di 30 milioni di euro per il 2025.

 

Interpretazione autentica sicurezza sul lavoro
Si interpreta che, per le cooperative sociali, organizzazioni di volontariato di protezione civile e volontari della Croce Rossa Italiana, i volontari e i coordinatori comunali non possono essere equiparati al datore di lavoro o al dirigente ai fini dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2008 (nuovo articolo 6-quater).

 

Sostegno alle aziende fornitrici di dispositivi medici

Le aziende che hanno versato importi eccedenti una certa quota (il 25%) per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa per i dispositivi medici, potranno riconoscere tali importi in detrazione per quanto eventualmente dovuto negli anni successivi al 2018. Inoltre, le piccole e medie imprese soggette a questo obbligo potranno richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia di un Fondo specifico per esigenze di liquidità (articolo 7).
In particolare, nel nuovo comma 4-bis, viene stabilito che le piccole e medie imprese soggette all’obbligo di ripiano possono richiedere finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di cui alla Legge n. 662/1996.

 

Concordato preventivo biennale
Il nuovo articolo 9-bis dispone che il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) degli importi dovuti è considerato tempestivo se effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza, purché eseguito prima della notifica degli atti.

 

Adeguamento della normativa relativa ai  mercati delle cripto-attività
All’articolo 10 vengono apportate modifiche al D.Lgs. n. 129/2024:

– abrogato l’articolo 3 il comma 10;

– le parole “1° gennaio 2025” sono sostituite da “1° gennaio 2027” e “1° gennaio 2026” da “1° gennaio 2028” in materia di applicazione di alcune disposizioni. Il termine di “18 mesi dall’entrata in vigore” è sostituito con “31 ottobre 2028”.
Inoltre con il nuovo comma 1-ter vengono introdotte modifiche relative alle contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale, chiarendo che possono essere determinate in una o più soluzioni per coprire obbligazioni, perdite, costi e passività, eliminando il limite temporale di due anni.
 
Disposizioni in materia di turismo 

Il termine del 31 dicembre 2025, relativo alla conversione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81), è sostituito con il 31 dicembre 2026 (articolo 14).

 

Disposizioni in materia di cultura

Con il nuovo articolo 14-bis, il fondo di cui all’articolo 3, comma 2, del D.L. n. 201/2024 è incrementato di 30 milioni di euro per il 2025.
 

Disposizioni in materia di start-up

Con l’articolo 18, viene inserita l’interpretazione autentica dei commi 90 e 94 dell’articolo 1 della Legge n. 232/2016.

Nello specifico le parole “gli investimenti qualificati” sono interpretate come “gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Vengono, inoltre, modificate le percentuali e le annualità degli investimenti qualificati, specificando che a far data dal 1° gennaio 2025, devono essere almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente, per l’anno 2026, e che la decorrenza “a partire dall’anno 2026” è sostituita da “a partire dall’anno 2027”.

 

Contributo straordinario per il settore radiotelevisivo

Infine, è autorizzata una spesa di 16,5 milioni di euro per il 2025 per erogare un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive, ripristinando il livello di contribuzione (nuovo articolo 18-bis).

CCNL Ferrovie dello Stato: rateizzato l’importo previsto a titolo di Una Tantum

Determinate le percentuali e le scadenze dell’Una Tantum stabilite dal rinnovo contrattuale 

Lo scorso 30 luglio 2025 si è svolto l’incontro tra le Associazioni datoriali Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi e le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal e Salpas-Orsa, incentrato sulla richiesta, da parte delle associazioni datoriali, di dilazionare il pagamento degli aumenti salariali e delle indennità previsti dal nuovo CCNL siglato il 22 maggio 2025.

Nel periodo giugno-dicembre 2025, infatti, le aziende, per far fronte a tali aumenti, dovranno sostenere un costo medio di 3.000,00 euro lordi per ogni dipendente.

Pertanto, con la retribuzione di luglio 2025, vengono adeguati i nuovi minimi tabellari e sancita la liquidazione degli arretrati relativi al mese di giugno 2025 e alla 14° mensilità.

Dal 1° agosto 2025 vengono riconosciuti i nuovi importi delle indennità e degli altri elementi retributivi definiti dal rinnovo contrattuale.

L’importo Una Tantum, riferito al periodo 1° gennaio 2024-31 maggio 2025, viene erogato in 3 tranches come indicato di seguito:

50% nella busta paga di agosto 2025 (con previsione del pagamento entro il 20 settembre 2025);

20% nella busta paga di ottobre 2025 (con previsione del pagamento entro il 20 novembre 2025);

30% nella busta paga di gennaio 2026 (con previsione del pagamento entro il 20 febbraio 2026).

Per i lavoratori in forza al 30 luglio 2025, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, gli importi dovuti a titolo di Una Tantum vengono liquidati nell’ultima busta paga.

Iscritti CPDEL, CPS, CPI e CPUG: gli effetti delle quote retributive di pensione

Forniti chiarimenti su alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento alla luce delle modifiche in materia di limiti ordinamentali stabiliti dalla Legge di bilancio 2025 (INPS, messaggio 25 agosto 2025, n. 2491).

Dopo la circolare n. 53/2025, l’INPS fornisce ulteriori chiarimenti in ordine ad alcuni profili applicativi inerenti alle aliquote di rendimento per la determinazione delle quote retributive di pensione per gli iscritti alle casse CPDEL, CPS, CPI e CPUG, a seguito della modifica delle disposizioni relative ai limiti ordinamentali di cui all’articolo 1, commi da 162 a 165, della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

In particolare, il comma 162, ha innalzato, a decorrere dal 2025, il limite ordinamentale rapportandolo al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6 del D.L. n. 201/2011 (per il biennio 2025/2026 pari a 67 anni di età). Inoltre, il successivo comma 165 ha introdotto la facoltà, per le pubbliche amministrazioni di trattenere in servizio oltre il limite ordinamentale ed entro il compimento del settantesimo anno di età il personale dipendente di cui ritengono necessario avvalersi, previa disponibilità dell’interessato.

In considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 161, secondo periodo, della Legge di bilancio 2024 prevede che le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, l’INPS chiarisce che, per effetto delle modifiche ai limiti ordinamentali, tale disciplina derogatoria trova applicazione per le pensioni di vecchiaia liquidate a carico della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL), della Cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori (CPUG) a seguito di risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.

Le nuove aliquote di rendimento non trovano applicazione altresì per la liquidazione della pensione di vecchiaia nei confronti dei dipendenti di datori di lavoro che hanno perso la natura giuridica pubblica e che hanno mantenuto l’iscrizione alla CPDEL. 

In modo analogo, le aliquote di rendimento di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/1986, trovano applicazione per la pensione di vecchiaia in cumulo nel caso in cui l’interessato, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione per limiti ordinamentali, risulti iscritto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell’Assicurazione generale obbligatoria.

La medesima disciplina derogatoria trova applicazione anche nei casi in cui il dipendente si dimetta prima dello scadere del periodo di trattenimento in servizio, in considerazione del fatto che la relativa risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta dopo il raggiungimento del limite ordinamentale e prima della scadenza del termine del trattenimento in servizio.

Con riferimento alla pensione riconosciuta al termine del periodo di fruizione dell’APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della Legge n. 232/2016, l’INPS precisa che il relativo trattamento, nel caso di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, anche in cumulo, viene determinato con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato A della Legge n. 965/1965 e alla tabella A allegata alla Legge n. 16/986, mentre, in presenza di una pensione anticipata, le quote di pensione retributive con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 devono essere determinate con le aliquote di rendimento di cui all’allegato II della Legge di bilancio 2024.

Tenuto conto che le disposizioni di cui ai commi 157 e 159 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2024 non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2023, l’Istituto conferma che rientrano in tali fattispecie le pensioni per i lavoratori precoci di cui all’articolo 17 del D.L. n. 4/2019, il cui diritto risulti maturato e certificato entro il 31 dicembre 2023, a prescindere se alla data di decorrenza della relativa pensione sussista anche il requisito contributivo previsto per la pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011.