Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile

Se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per il periodo minimo indicato dalla norma (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 ottobre 2025, n. 62/E).

L’Istante – che nel 2012 ha ricevuto in donazione un’unità immobiliare dalla madre, proprietaria dell’immobile per successione alla morte del coniuge e ha fruito della detrazione (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), relativamente alle spese sostenute per interventi edilizi eseguiti sull’immobile terminati a dicembre 2024 – precisando che l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale, avendo intenzione di cedere a titolo oneroso l’unità immobiliare, chiede se, nel caso in esame, emerga una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. bbis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), introduce e disciplina, come noto, una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi del decreto Rilancio (c.d. Superbonus). In particolare, l’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, il successivo articolo 68 del TUIR, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di bilancio 2024, prevede che «le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

In altri termini, precisa l’Agenzia delle entrate, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.

Ciò posto, nel caso in esame, non opera l’esclusione prevista dalla norma atteso che, in base a quanto dichiarato, l’immobile che l’Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale. Pertanto, qualora ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. bbis), del TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo articolo 68.

 

Sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese

In Gazzetta ufficiale il comunicato del Ministero delle imprese e del Made in italy relativo al decreto 4 settembre 2025, istitutivo di un regime di aiuto a sostegno dello sviluppo di competenze specialistiche delle piccole e medie imprese (Comunicato 27 ottobre 2025).

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 settembre 2025 sono state disciplinate le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per l’acquisizione, anche in un’ottica di rafforzamento delle filiere di appartenenza, di servizi finalizzati allo sviluppo delle competenze del personale dipendente aziendale al fine di accrescere le competenze del capitale umano delle PMI per consentire loro di affrontare le sfide e cogliere le opportunità connesse all’innovazione tecnologica ed alla transizione verde e digitale.

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione con almeno due bilanci approvati al momento della presentazione della domanda di agevolazioni, che esercitano attività industriali, ivi comprese quelle artigiane, i Centri di ricerca e, limitatamente alle aree di intervento individuate, le imprese di servizi. I citati soggetti possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro e con Organismi di ricerca, fino ad un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

Progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti nell’ambito di specifiche aree di intervento (come individuate all’allegato n. 2 ed all’allegato n. 3 al decreto ministeriale in commento), riconducibili al comparto manufatturiero ed al settore digitale e delle telecomunicazioni.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, ove richiesto, del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento GBER, a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, nei limiti di una intensità d’aiuto calcolata sul totale dei costi e delle spese ammissibili di progetto, articolata sulla base della dimensione del soggetto proponente: 45% per le imprese di piccola dimensione; 35% per le imprese di media dimensione; 25% per le imprese di grande dimensione.
Il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente alle imprese e nel limite massimo del 20% del totale dei costi ammissibili di progetto.

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno fissati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione e fornite ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento.

Contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente

Con risposta ad interpello n. 268/2025, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sull’esonero dall’obbligo di registrazione per i contratti di arruolamento su navi da diporto impiegate commercialmente.

Il contratto di arruolamento è il contratto sottoscritto dall’armatore con il personale marittimo. Trattandosi di contratti redatti in forma di atto pubblico, in base all’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sussiste, in via generale, l’obbligo di registrazione in termine fisso.

L’imposta viene applicata in misura fissa, come già chiarito con la risoluzione 22 ottobre 1992, n. 653712 in cui è stato affermato che «per i contratti di arruolamento della gente di mare è richiesto ad substantiam l’atto pubblico (o, se è stipulato all’estero, in una sede non consolare, la scrittura privata), mentre è consentita anche la forma verbale per le navi minori di stazza inferiore alle cinque tonnellate (artt. 328330 del codice della navigazione), per cui non può che discenderne che gli stessi contratti, qualora redatti in forma pubblica, rientrando nella previsione normativa di cui all’art. 10 della tabella già citato, sono soggetti a registrazioni in termine fisso con l’applicazione dell’imposta in misura fissa».

Il decreto legislativo 19 settembre 2024, n. 139 stabilisce, all’articolo 2, comma 2, che «Per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione».

Al fine di individuare i contratti di arruolamento per i quali non vi è l’obbligo di detta formalità, è necessario esaminare l’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, secondo cui «A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i contratti di cui al comma 1 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica».

Il comma 1 dell’articolo 2undecies richiama esclusivamente i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Dalla lettera della norma discende, pertanto, che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione dei contratti di arruolamento per il personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e la pesca professionale.

Con riferimento ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili, il decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457,  ha stabilito che «A tutti i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2undecies, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994 n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656». Ne consegue che l’articolo 9quater, comma 2 del d.l. 457 del 1997 ha esteso l’esenzione dall’imposta di bollo e di registro anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili «ancorchè, per disposizioni di legge, siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica» (cfr. risoluzione 12 agosto 2009, n. 219/E).

Posto il quadro giuridico sopra rappresentato, l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024 dispone che non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione «per i contratti di arruolamento, esenti dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell’articolo 2undecies, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564» vale a dire per i «contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, e risultano assegnate alle categorie di cui all’articolo 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, 1639».

Ciò posto, la richiamata disposizione è applicabile anche ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili che, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 9 quater, comma 2 del decreto-legge n. 457 del 1997, sono esenti dall’imposta di bollo e di registro in base alle disposizioni di cui all’articolo 2 undecies, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 564 del 1994.

Premesso quanto sopra, si ritiene che la disposizione di cui all’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024, secondo cui «non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione», sia applicabile sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima e sia ai contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi mercantili.

Con riferimento alle convenzioni di arruolamento siglate da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente, oggetto del quesito posto dall’istante, il MIT ha precisato che «nell’ordinamento italiano della nautica da diporto gli usi commerciali sono elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (codice della nautica da diporto). L’elenco è tassativo. Il successivo comma 2 prevede l’annotazione dell’uso commerciale dell’unità da diporto in ATCN (Archivio telematico centrale delle unità da diporto) e sulla licenza di navigazione. La Convenzione esclude dall’ambito della sua applicazione le unità da diporto ad uso privato (Pleasure Yachts), che recano in ATCN e sulla licenza di navigazione l’annotazione ”diporto puro”, ma il cui proprietario può comunque arruolare un equipaggio per l’esercizio della navigazione e dei servizi di bordo. Il Ministero interpellato per il parere tecnico sostiene che «Risponde […] a principi di ragionevolezza e proporzionalità ritenere che le convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su unità da diporto adibite ad uso commerciale siano assimilabili, sotto i profili giuslavoristico e marittimistico, alle convenzioni di arruolamento dei marittimi destinati all’imbarco su navi mercantili […] Viceversa, le convenzioni di arruolamento per l’imbarco su unità da diporto ad uso privato non sono assimilabili sotto il profilo giuslavoristico […]».

Tanto premesso, stante l’assimilazione da parte delle autorità competenti dei contratti oggetto del quesito a quelli relativi all’arruolamento in unità mercantili, si ritiene che anche a detti contratti di arruolamento siglati da marittimi per l’imbarco su unità da diporto impiegate commercialmente (cc.dd. commercial vessels, charter, ecc.), sia applicabile l’esonero dall’«obbligo di chiedere la registrazione» previsto per i contratti relativi all’arruolamento del personale imbarcato su navi da pesca e su navi mercantili, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 2024.