CCNL Cooperative Sociali (Unci-Confsal): siglato il rinnovo 

Stabiliti minimi retributivi, contributi e EDR 

Lo scorso 25 novembre 2025 l’Organizzazione sindacale Fesica-Confsal e le Associazioni datoriali Unci, Aifos, Assoeserecenti, Confimprese Italia, Italpmi, Uci, Valitalia Pmi hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore avente validità dal 1° dicembre 2025 al 30 novembre 2028. L’accordo riguarda le cooperative e le imprese sociali che operano nei settori socio-sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

Il suddetto rinnovo stabilisce i nuovi minimi retributivi per i lavoratori del comparto.

Livello Minimi conglobati mensili
A1 1.359,85
A2 1.372,53
B1 1.436,79
C1 1.545,21
C2 1.591,06
C3/D1 1.637,57
C3/D1 con I.P. 1.637,57
D2 1.727,83
D2 con I.P. 1.727,83
D3/E1 1.839,15
E2 1.985,42
E2 con I.P. 1.985,42
F1 2.192,54
F1 con I.P. 2.192,54
F2 2.504,09
F2 con I.P. 2.504,09

Il contratto definisce le quote contributive a carico del datore di lavoro e del lavoratore, da destinare all’Ente bilaterale scelto per 12 mensilità. L’Impresa che ometta il versamento delle quote di finanziamento dell’Ente è tenuta a corrispondere al lavoratore un EDR d’importo mensile pari a 30,00 euro.

Associazione datoriale Ente bilaterale Datore Lavoratore
Aifos Obinaf 7,00  1,50 
Assoeserecenti Ebips 7,00  1,50 
Confimprese Italia Ebil 7,00  1,50 
Italpmi Ebinalf 7,00  1,50 
Unci Fueb 7,00  1,50 
Valitalia Pmi Enbilav 7,50  1,00 

L’accordo prevede, inoltre, istituti di flessibilità come la Banca Ore per il recupero delle ore straordinarie e la Banca Ore Formazione per l’aggiornamento professionale non obbligatorio.

Per quanto riguarda la previdenza complementare il contratto stabilisce che il contributo a carico dell’azienda non potrà superare l’1,50% degli elementi retributivi ai fini del calcolo del TFR.

Per l’Assistenza sanitaria integrativa viene stabilito un contributo mensile in favore di Ob Italia salute di 15,00 euro per ciascun lavoratore, di cui 13,00 euro a carico del datore di lavoro e 2,00 euro a carico del lavoratore. L’azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta ad erogare al lavoratore un EDR pari ad 40,00 euro da corrispondere per tutte le mensilità previste dal CCNL.

Infine Il CCNL introduce nuovi profili specifici per il personale addetto alla gestione degli strumenti di Intelligenza Artificiale in azienda.

 

CCNL Farmacie Aziende Municipalizzate: proseguono i negoziati

Tema dell’incontro sono stati i salari e nuove mansioni

Lo scorso 10 dicembre è continuato il confronto per il rinnovo del CCNL Farmacie comunali, scaduto il 31 dicembre 2024 ed applicato ad oltre 6mila professionisti.

I temi trattati sono stati il potere d’acquisto dei salari e l’integrazione di nuove mansioni nell’ambito dei nuovi servizi erogati dalle farmacie comunali.

Per quanto riguarda i salari, Assofarm ha evidenziato la differenza retributiva tra i dipendenti  delle farmacie municipalizzate ed i dipendenti delle farmacie private e l’associazione datoriale ha annunciato di avanzare una nuova proposta economica e valutare un’estensione della vigenza contrattuale a quattro anni.

Per quanto rigaurda l’inseimento di nuove mansioni, invece, è stato proposto un tavolo tecnico per valutare le nuove attività.

Il prossimo incontro è fissato al 29 gennaio 2026.

Assegno di incollocabilità: l’adeguamento dei limiti di età

Fornite istruzioni in merito agli aggiornamenti previsti dall’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 159/2025 (INAIL, circolare 11 dicembre 2025, n. 55).

L’INAIL ha fornito istruzioni in materia di aggiornamenti dei limiti di età per l’erogazione dell’assegno di incollocabilità. Tali aggiornamenti sono stati stabiliti dall’articolo 9, comma 1 del D.L. n. 159/2025 che ha elevato il limite massimo di età previsto per la ricezione dell’assegno erogato dall’INAIL, introducendo un criterio di adeguamento periodico all’età pensionabile.

Con la circolare in commento, l’Istituto nelle more della conversione in legge della predetta disposizione, precisa che dal 1° gennaio 2026 viene estesa la fruizione dell’assegno di incollocabilità sino al compimento del 67° anno di età agli assicurati che siano in possesso dei previsti requisiti.

In base alla nuova formulazione introdotta, l’eventuale innalzamento dell’età pensionabile comporterà l’adeguamento automatico anche del limite anagrafico per ottenere la prestazione economica.

L’estensione si applica alle seguenti categorie di assicurati:

– titolari di rendita diretta con assegno attualmente in corso di erogazione che, a far data dal 1° gennaio 2026, compiano il 65° anno di età;

– titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, abbiano compiuto il 65° anno di età anteriormente al 1° gennaio 2026 e, pertanto, non siano più in godimento dell’assegno;

– titolari di rendita diretta che, in possesso dei requisiti, non abbiano mai presentato istanza e, pertanto, non abbiano mai fruito dell’assegno.