Rata di pensione dicembre 2023: conguaglio e somma aggiuntiva

L’INPS ha completato le attività per garantire il pagamento dell’anticipo relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023 (INPS, 15 novembre 2023, n. 4050).

È arrivata la comunicazione che l’INPS ha terminato le attività finalizzate a garantire, sulla rata di pensione di dicembre di quest’anno, il pagamento del conguaglio relativo alla rivalutazione definitiva per l’anno 2023, che l’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, ha anticipato all’ultimo pagamento dell’anno corrente.

Le attività in questione sono state effettuate contestualmente alle elaborazioni utili al pagamento automatizzato dell’importo aggiuntivo (articolo 70, comma 7, Legge n. 388/2000), nonché della seconda tranche della somma aggiuntiva (quattordicesima).

Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per il 2023

L’articolo 1 del D.L. n. 145/2023, tuttavia, ha previsto che per contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per il 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni (articolo 24, comma 5 della Legge n. 41/1986, per l’anno 2022) venga anticipato al 1° dicembre 2023.

Pertanto, la variazione percentuale definitiva calcolata dall’Istat per l’anno 2022 da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2023 è stata pari al +8,1%. Sono state interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni. Il messaggio include anche i criteri della rivalutazione effettuata dall’Istituto.

Rata di dicembre 2023 e importo aggiuntivo

L’INPS informa anche che sulla rata di dicembre 2023 vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati di importo non superiori a 1.000 euro. Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

Invece, l’importo aggiuntivo di 154,94 euro per l’anno 2023 (articolo 70, comma 7 Legge n. 388/2000) è stato attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

In particolare, l’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al D.Lgs. n. 509/1994. Quindi, tale importo non spetta, tra le altre, alle prestazioni non qualificate come pensioni e alle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

L’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che: se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il trattamento minimo x 13 (11.074,83 euro); se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il trattamento minimo x 13 (22.149,66).

La quattordicesima

Infine, l’Istituto comunica, tra l’altro, che per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione centrale relativa al mese di luglio 2023. La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

Il progetto di “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”

Illustrata la prima fase dell’iniziativa che definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate (INPS, messaggio 10 novembre 2023, n. 3978).

Con il messaggio in commento, l’INPS ha fornito informazioni sul progetto “Automazione delle riemissioni dei pagamenti delle pensioni”. Si tratta di un’iniziativa concepita nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all’Istituto.

Nella prima fase il progetto in questione definisce e regola gli esborsi delle cedole pensionistiche non ancora pagate e, successivamente, nella seconda fase, interesserà l’analisi e l’implementazione del servizio per la riemissione dei riaccrediti dei pagamenti non andati a buon fine. In sostanza, per ottenere il pagamento di una rata o più rate di pensione/prestazione non pagate, il titolare della prestazione deve presentare apposita richiesta.

Il pagamento della rata richiesta, ossia la riemissione del pagamento, può essere effettuato, se spettante, a condizione che l’ente pagatore certifichi di non aver eseguito il relativo pagamento. Questa circostanza viene verificata sulla base dati dei pagamenti automaticamente tramite l’applicativo “Rate Maturate non Riscosse”.

La prima fase dell’automazione del processo riguarda la telematizzazione della presentazione della domanda di riemissione, accessibile dalla sezione “MyInps” del portale istituzionale, selezionando il seguente prodotto: “Ratei – Ratei a pensionato riemissione cedole non pagate“. Gli istituti di patronato possono presentare la domanda di riemissione delle rate attraverso la scheda “Richiesta per il pagamento delle rate pensione non pagate” oppure, attraverso il servizio delle domande online di pensione, selezionando il percorso descritto.

Accedendo all’area personale “MyInps”, il cittadino troverà nella notifica il collegamento alla domanda precompilata di riemissione delle rate non pagate. Nella domanda saranno richieste le coordinate di pagamento, che verranno condivise con l’ente pagatore per la validazione. La domanda sarà valida per tutte le rate non pagate e per le quali è necessario provvedere alla riemissione. In fase di prima applicazione il servizio di notifica tramite e-mail, PEC, SMS, le app “IO” e “Inps Mobile” sarà effettuato, in via sperimentale, per le pensioni in carico alla Direzione provinciale di Caserta.

Infine, l’INPS rende noto che dalla data del 1° gennaio 2024 il servizio di notifica sarà esteso a tutto il territorio nazionale.

Gestione separata INPS: le indicazioni per lo “stralcio mille euro”

L’Istituto fornisce le istruzioni per il riconteggio dei debiti annullati per i soggetti previsti dall’articolo 23-bis del Decreto Lavoro (INPS. circolare 10 ottobre 2023, n. 86).

L’INPS ha fornito le indicazioni per dare attuazione alla previsione dell’articolo 23-bis del D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) che consente, ai soggetti iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, dei lavoratori autonomi agricoli e ai committenti e professionisti iscritti alla Gestione separata, di chiedere all’Istituto il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di “stralcio mille euro”, ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati.

In sostanza, L’articolo 23-bis, commi da 1 a 3, del Decreto Lavoro ha previsto la possibilità, per i soggetti citati, di accedere al pagamento, in unica soluzione o ratealmente entro e non oltre il 31 dicembre 2023 dei contributi che sono stati oggetto di “annullamento automatico” sia ai sensi della disciplina di cui D.L. n. 119/2018 (cosiddetto primo stralcio), sia in seguito alla nuova operazione di stralcio di cui alla Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023).

L’intento del legislatore è stato quello di consentire ai predetti soggetti di intervenire, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/1995, sugli effetti dell’annullamento automatico prodottisi sulla posizione assicurativa, tenuto conto che per le categorie di lavoratori interessati, escluse dall’applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ai sensi dell’articolo 2116 del Codice civile, la posizione assicurativa risulta implementata in proporzione all’effettivo versamento della contribuzione.

Disposizioni operative

 

In considerazione delle due misure di stralcio citate, l’INPS ha predisposto 2  modelli di domanda attraverso i quali l’interessato potrà richiedere:

– il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 119/2018, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (Allegato n. 1 della circolare in commento);
il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222 della Legge n. 197/2022, stralcio dei debiti di importo residuo, fino a mille euro, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (Allegato n. 2).

Nella domanda l’interessato dovrà:

– indicare il numero della Cartella di pagamento/Avviso di Addebito oppure, in assenza di tale informazione, i periodi oggetto di annullamento per i quali è richiesto il riconteggio;

– selezionare la modalità di pagamento prescelta in unica soluzione o rateale; 

– assumere l’impegno a effettuare, entro il 31 dicembre 2023, l’integrale versamento di quanto dovuto, a seguito di riconteggio, a titolo di contributi e sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, commi 8 e 9, della Legge  n. 388/2000;

– dichiarare (ipotesi limitata alla domanda di riconteggio dei debiti annullati ai sensi della legge n. 197/2022) l’importo eventualmente versato dal 1° gennaio 2023 fino alla data di annullamento del 30 aprile 2023.

L’INPS precisa che la selezione della modalità rateale di pagamento non richiede una autorizzazione da parte della struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito. A tale fine, la disposizione dell’articolo 23-bis stabilisce soltanto che le rate devono essere di pari importo e che il saldo dell’importo conteggiato a titolo di contributi e sanzioni civili deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2023.

Al fine di garantire l’uniformità di trattamento delle domande di riconteggio che perverranno, l’Istituto specifica che la valutazione del rispetto della previsione di cui all’articolo 3, comma 9 della Legge n. 335/1995 sarà effettuata con riguardo allo stato in cui i crediti oggetto di annullamento si trovavano alla data del 24 ottobre 2018, per lo stralcio di cui al D.L. n. 119/2018, e alla data del 30 aprile 2023, per lo stralcio di cui alla Legge n. 197/2022.

In ragione di ciò, il richiedente dovrà valorizzare una delle seguenti motivazioni: 

– crediti oggetto di rateizzazione concessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
– crediti oggetto di definizione agevolata;
crediti oggetto di contenzioso giudiziario (è necessario indicare la data del ricorso e il numero di registro generale);
– crediti oggetto di atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione (da allegare);
– crediti oggetto di azioni esecutive da parte dell’agente della riscossione.
L’interessato può allegare alla domanda la documentazione utile relativa alla motivazione selezionata. La valorizzazione della motivazione “atto di intimazione di pagamento dell’agente della riscossione” impone sempre che la copia dell’atto sia trasmessa unitamente alla domanda.

Trasmissione della domanda

La domanda di riconteggio dei debiti annullati deve essere trasmessa entro il 10 novembre 2023 per consentire alla struttura INPS territorialmente competente alla gestione del credito di svolgere le medesime attività. La trasmissione della domanda deve avvenire utilizzando i modelli allegati e secondo le modalità relative alle diverse categorie di lavoratori illustrate nella circolare in commento che include anche le modalità di determinazione delle sanzioni civili e l’istruttoria e comunicazione dell’esito della domanda di riconteggio e del termine di pagamento.