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CCNL Farmacie: sciopero per il rinnovo del contratto

Oggi 1° luglio stop di 4 ore. Per le OO.SS. la proposta salariale di Federfarma è insufficiente

Le OO.SS. di settore Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno proclamato per la giornata di oggi, 1° luglio 2025, una mobilitazione dei circa 100mila lavoratori delle farmacie private, farmacisti e collaboratori. Le ragioni della mobilitazione, afferma il segretario nazionale della Filcams, sono legate all’aumento salariale proposto da Federfarma, non considerato adeguato. 

Ai farmacisti che lavorano nelle parafarmacie collocate nei punti vendita della grande distribuzione si applica il contratto della grande distribuzione, che riconosce questa figura professionale specifica: a regime guadagneranno 360,00 euro in più dei colleghi impiegati nelle farmacie. Per tal motivo Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil richiedono un aumento di 360,00 euro, che tenga conto della perdita del potere di acquisto maturato tra il 2021 e il 2024 e delle previsioni per il prossimo triennio.

Nelle prossime settimane si svolgeranno assemblee territoriali, sia a carattere regionale che provinciale, rivolte al più ampio numero di lavoratrici e lavoratori del settore. A queste seguiranno presidi territoriali e iniziative pubbliche di fronte alle sedi di Federfarma, delle Prefetture o delle amministrazioni regionali, accompagnate da un documento unitario di denuncia e proposta.

MIMIT: nuova scadenza per il domicilio digitale degli amministratori di società

L’obbligo di comunicare, entro il 30 giugno 2025, il domicilio digitale/indirizzo di PEC al Registro delle imprese, già previsto per le società e le imprese individuali ed esteso, con la Legge di bilancio 2025, anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, è stato differito al 31 dicembre 2025 (Ministero delle imprese e del made in Italy, nota 25 giugno 2025, n. 127654).

Il MIMIT fornisce chiarimenti riguardo all’introduzione dell’obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese costituite in forma societaria nel registro delle imprese, come previsto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

 

In particolare, viene comunicato il differimento del termine di primo adempimento per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025.

 

Il Ministero aveva già fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti con la comunicazione del 12 marzo 2025. Tale esigenza era sorta a causa di un “non perfetto coordinamento” della nuova disciplina con il contesto normativo generale in cui era stata inserita dal legislatore. La Direzione generale si era riservata la possibilità di intervenire nuovamente per ampliare o correggere le indicazioni, in risposta a criticità e segnalazioni emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli operatori professionali e imprenditoriali.

Recentemente, sono state sottoposte all’attenzione del Ministero talune criticità operative emerse sul territorio che riguardano, in particolare, la definizione del termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
Nella precedente nota del 12 marzo, pur riconoscendo l’indubbia applicabilità dell’articolo 1, comma 860, della Legge n. 207/2024 sia alle nuove imprese sia a quelle già esistenti alla data di entrata in vigore della disposizione, si era evidenziata l’assenza di un termine espresso di adempimento stabilito dal legislatore.

In virtù di questa lacuna e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese, la Direzione Generale aveva individuato, in un’ottica di semplificazione e di favor per le imprese, il 30 giugno 2025 come termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell’obbligo. Questa decisione mirava a consentire una “legittima applicazione dell’obbligo” attraverso un’interpretazione ragionevole della norma, data la numerosità dei soggetti destinatari.
Tuttavia, è stato recentemente rappresentato al Ministero che la data del 30 giugno 2025 avrebbe generato ulteriori criticità operative a causa della sua concomitanza con gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024. In risposta a queste istanze, il Ministero ha deciso di modificare le indicazioni precedentemente fornite.

 

Pertanto, per consentire un’attuazione più ordinata dell’obbligo normativo e per bilanciare le esigenze del mondo professionale e imprenditoriale, il nuovo termine di adempimento per la prima comunicazione del domicilio digitale degli amministratori è stato differito al 31 dicembre 2025.
Le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la nota del 12 marzo 2025 rimangono, comunque, immodificate e pienamente confermate.

CIPL Edilizia Industria Piacenza: erogazione EVR 2025

Verificati i presupposti positivi dell’EVR e confermata la sua erogazione 

Lo scorso 20 giugno 2025 si è tenuto un incontro tra Confindustria Piacenza e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil della sede provinciale di Piacenza con l’obiettivo di esaminare i presupposti per l’erogazione dell’Elemento Variabile della Retribuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 22 del CIPL 25 giugno 2024.

 

È stato eseguito il confronto, su base triennale, dei dati forniti dalla Cassa Edile relativi ai 4 indicatori provinciali chiave (numero lavoratori iscritti, numero ore denunciate, monte salari e rapporto ore lavorate/denunciate) e sulla base di quanto stabilito dal contratto provinciale. Alla luce di quanto esaminato, l’andamento positivo di 3 indicatori su 4 ha stabilito l’erogazione dell’EVR a livello provinciale nelle misure indicate di seguito. 

Livello Minimo 7/2019 E.V.R. 2024
7 1.740,71 623,66
6 1.566,63 563,99
5 1.305,52 469,99
4 1.218,51 438,66
3 1.131,46 407,33
2 1.018,32 366,60
1 870,63 313,43

L’erogazione dell’Elemento variabile della retribuzione è riconosciuta a tutti i lavoratori in forza nel mese di gennaio 2025 e dovrà avvenire nel mese di giugno per le quote riferite al periodo gennaio-dicembre 2024, con eventuali quote mensili fino a dicembre 2025. Il premio è riproporzionato ai mesi di servizio prestati nell’anno 2024, considerando come mese intero i periodi di servizio pari o superiori a 15 giorni. Per i lavoratori a tempo parziale, l’importo viene riproporzionato sulla base dell’orario contrattuale individuale.