Ultime News

Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile

Se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale per il periodo minimo indicato dalla norma (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risoluzione 30 ottobre 2025, n. 62/E).

L’Istante – che nel 2012 ha ricevuto in donazione un’unità immobiliare dalla madre, proprietaria dell’immobile per successione alla morte del coniuge e ha fruito della detrazione (c.d. Superbonus) di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), relativamente alle spese sostenute per interventi edilizi eseguiti sull’immobile terminati a dicembre 2024 – precisando che l’immobile non è stato adibito ad abitazione principale, avendo intenzione di cedere a titolo oneroso l’unità immobiliare, chiede se, nel caso in esame, emerga una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. bbis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).

L’articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), introduce e disciplina, come noto, una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d’immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi del decreto Rilancio (c.d. Superbonus). In particolare, l’articolo 67, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dispone che «Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…) bbis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di dieci anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo».

Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, il successivo articolo 68 del TUIR, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla citata legge di bilancio 2024, prevede che «le plusvalenze di cui alle lettere a), b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alle lettere b) e bbis) del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventi agevolati, ai sensi dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34 del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobili di cui alla lettera bbis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

In altri termini, precisa l’Agenzia delle entrate, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventi ammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione degli stessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile tranne nell’ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l’immobile «per successione» oppure qualora l’immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) per il periodo minimo indicato dalla norma.

Ciò posto, nel caso in esame, non opera l’esclusione prevista dalla norma atteso che, in base a quanto dichiarato, l’immobile che l’Istante intende cedere non è stato acquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale. Pertanto, qualora ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l’Istante dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett. bbis), del TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo articolo 68.

 

CCNL Metalmeccanica Piccola Industria Confimi: nuovi minimi

Aumenti fino a 100,00 euro per i lavoratori del settore

Lo scorso 28 ottobre 2025 l’Organizzazione sindacale Fim-Cisl e l’Associazione datoriale Confimi Industria Meccanica hanno firmato l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni relative al biennio 2025-2026 per i lavoratori dipendenti dalle aziende a cui si applica il CCNL di settore siglato il 7 giugno 2021.

L’accordo prevede l’aumento dei minimi per la generalità dei lavoratori; l’adeguamento retributivo per i lavoratori assunti con Contratto Socrate per l’occupazione; l’aumento, con decorrenza 1° giugno 2026, per i trattamenti economici di trasferte e reperibilità.

Il suddetto incremento retributivo, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 100,00 euro erogato in 3 tranches:

27,97 euro dal 1° giugno 2025  (risultano già erogati);

22,03 euro dal 1° novembre 2025;

50,00 euro dal 1° giugno 2026.

Per i lavoratori assunti con contratto Socrate per l’occupazione, il suddetto aumento salariale, riferito alla categoria 5^ e comprensivo degli scostamenti Ipca Nei, è quantificato nell’importo di 80,00 euro erogato in 3 tranches:

24,13 euro dal 1° giugno 2025 (risultano già erogati);

15,87 euro dal 1° novembre 2025;

40,00 euro dal 1° giugno 2026.

Minimi retributivi

Categorie Minimo1.06.2024 Incremento1.06.2025 Minimo1.06.2025 Incremento1.11.2025 Minimo1.01.2025 Incremento1.06.2025 Minimo1.06.2026
9^ 2.994,08 38,92 3.033,00 30,66 3.063,66 69,59 3.133,25
8^ 2.693,12 35,01 2.728,13 27,58 2.755,71 62,59 2.818,30
7^ 2.476,07 32,19 2.508,26 25,36 2.533,62 57,55 2.591,17
6^ 2.307,43 30,00 2.337,43 23,63 2.361,06 53,63 2.414,69
5^ 2.151,35 27,97 2.179,32 22,03 2.201,35 50,00 2.251,35
4^ 2.008,57 26,11 2.034,68 20,57 2.055,25 46,68 2.101,93
3^ 1.924,52 25,02 1.949,54 19,71 1.969,25 44,73 2.013,98
2^ 1.735,47 22,56 1.758,03 17,77 1.775,80 40,33 1.816,13

Minimi retributivi per i lavoratori assunti con contratto Socrate

Categorie Minimo1.06.2024 Incremento1.06.2025 Minimo1.06.2025 Incremento1.11.2025 Minimo01.11.2025 Incremento01.06.2026 Minimo1.06.2026
9^ 2.582,23 33,57 2.615,80 22,08 2.637,88 55,64 2.693,52
8^ 2.323,55 30,21 2.353,76 19,86 2.373,62 50,07 2.423,69
7^ 2.135,52 27,76 2.163,28 18,26 2.181,54 46,02 2.227,56
6^ 1.990,80 25,88 2.016,68 17,02 2.033,70 42,90 2.076,60
5^ 1.856,33 24,13 1.880,46 15,87 1.896,33 40,00 1.936,33
4^ 1.732,12 22,52 1.754,64 14,81 1.769,45 37,32 1.806,77
3^ 1.660,33 21,58 1.681,91 14,19 1.696,10 35,78 1.731,88
2^ 1.585,12 20,61 1.605,73 13,55 1.619,28 34,16 1.653,44

Trasferta

Dal 1° giugno 2026 l’accordo prevede l’aumento:

– dell’indennità di trasferta intera a 52,00 euro;

– l’aumento della quota per il pasto meridiano o serale a 13,89 euro;

– della quota per il pernottamento a 25,26 euro

Reperibilità

  Compenso giornaliero Compenso settimanale
16 ore 24 ore 24 ore 6 giorni  6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Categoria giorno lavorato giorno libero festivi
1^ – 2^ – 3^ 6,07 9,08 9,82 39,44 40,19 43,19
4^ – 5^ 7,19 11,32 12,11 47,28 48,08 52,20
Superiore alla 5^ 8,27 13,60 14,34 54,98 55,72 61,05

CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico

Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 

Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 30 giugno 2022 e avente validità ed efficacia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.

Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.

Tabella A 

Livello Minimo *
Quadro 2.196,00
1 2.054,00
2 1.843,00
3 1.582,00
4 1.490,00
5 1.413,00
6 1.344,00
7 1.275,00

* A tali importi deve essere aggiunta la somma a titolo di Una Tantum da erogare in unica soluzione o in massimo 12 rate.

L’Una Tantum viene quantificata per ogni livello come segue:

Livello Una Tantum
Quadro 334,05
1 310,35
2 270,75
3 226,35
4 207,45
5 194,40
6 182,25
7 169,65